AVVERTENZA:
   Il  testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle  leggi,  sull'emanazione
dei  decreti  del  Presidente  della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico,  al  solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di  conversione,  che  di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
  Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... ))
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
    Il comma 2 dell'art. 1 della legge di  conversione  del  presente
decreto  prevede  che:  "Restano  validi  gli atti ed i provvedimenti
adottati e sono fatti salvi gli  effetti  prodottisi  ed  i  rapporti
giuridici  sorti  sulla  base  dei decreti-legge 21 febbraio 1994, n.
128, 19 marzo 1994, n. 188, e 26 aprile 1994, n. 251".  I  DD.LL.  n.
128/1994,  n. 188/1994 e n. 251/1994, di contenuto pressoche' analogo
al  presente  decreto,  non  sono  stati  convertiti  in  legge   per
decorrenza  dei  termini  costituzionali  (i relativi comunicati sono
stati pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale  -  serie
generale  -  n. 97 del 28 aprile 1994, n. 117 del 21 maggio 1994 e n.
148 del 27 giugno 1994).
 
                               Art. 1.
      Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea
 
  1. Con le disposizioni di cui agli articoli  1  e  2  del  presente
decreto  si  provvede  a  dare  attuazione  alla direttiva 93/109 del
Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993 (a), relativa  alle
modalita'  di  esercizio  del diritto di voto e di eleggibilita' alle
elezioni del Parlamento  europeo  per  i  cittadini  dell'Unione  che
risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
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             (a) La direttiva CEE n. 93/109 e' stata pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale delle Comunita' europee n. L 329 del 30
          dicembre 1993 e ripubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
          Repubblica italiana n. 14 del 21 febbraio  1994,  2a  serie
          speciale.